PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.